ROMA – E’ stata rinviata per la quinta volta la scadenza, in origine fissata al 30 novembre 2020, per avvalersi della regolarizzazione degli importi Irap (saldo 2019 e acconto 2020) non corrisposti a causa dell’errata applicazione delle previsioni di esonero introdotte dalle norme emergenziali. Le somme in questione potranno essere versate entro fine giugno, senza applicazione di sanzioni e interessi. A sancire l’ulteriore differimento, l’articolo 20-bis del Dl 228/2021, inserito dal Parlamento durante l’esame per la conversione in legge del provvedimento.
I destinatari della sanatoria
La disposizione è rivolta ai contribuenti che, beneficiando della misura agevolativa in materia di imposta regionale sulle attività produttive introdotta dal “decreto Rilancio” durante la prima ondata dell’epidemia di coronavirus (articolo 24, Dl 34/2020), sono andati oltre il tetto stabilito dal Temporary framework (“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”), lo strumento con cui l’Unione europea ha dato il via libera ai Paesi membri per sostenere con misure straordinarie, derogatorie alla disciplina ordinaria, le imprese economicamente colpite dalla pandemia anche a causa delle diverse misure di contenimento adottate, come il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l’isolamento (comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863, e successive modifiche; in merito, si segnala che l’ultimo emendamento, il sesto, arrivato con la comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ha prorogato l’applicazione della normativa emergenziale fino al prossimo 30 giugno, novità anch’essa recepita nell’ordinamento nazionale con il “decreto Milleproroghe” – articolo 20, Dl 228/2021).
La violazione regolarizzabile
La norma da cui è scaturita la questione in esame è l’articolo 24 del “decreto Rilancio”, che, in favore delle imprese con volume di ricavi 2019 non superiore a 250 milioni di euro e dei lavoratori autonomi con compensi 2019 fino a quello stesso importo (esclusi, in ogni caso, amministrazioni pubbliche, imprese di assicurazione, intermediari finanziari e società partecipate), ha sancito l’esenzione dal versamento del saldo dell’Irap dovuta per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (cioè, per i soggetti “solari”, il 2019) e della prima rata dell’acconto del medesimo tributo dovuto per il periodo d’imposta successivo.
Il beneficio, però, andava fruito nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal ricordato “Quadro temporaneo” per gli aiuti di Stato, vincolo che, evidentemente, non è stato osservato da tutti i destinatari della misura agevolativa. Tant’è che il “decreto Agosto”, per venire incontro a quanti non avevano applicato correttamente la prescrizione normativa, ha disciplinato una sorta di sanatoria, riconoscendo la possibilità di versare gli importi Irap omessi, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.
Proroghe a catena
La scadenza per la regolarizzazione gratuita era stata fissata al 30 novembre 2020 (articolo 42-bis, comma 5, Dl 104/2020).
Tale termine è stato successivamente prorogato fino al:
- 30 aprile 2021, dal “decreto Ristori” (articolo 13-quinquies, comma 6, Dl 137/2020)
- 30 settembre 2021, dal “decreto Sostegni” (articolo 01, Dl 41/2021)
- 30 novembre 2021, dal “decreto Giustizia e proroghe” (articolo 5, Dl 132/2021)
- 31 gennaio 2022, dal “collegato fiscale” alla legge di bilancio 2022 (articolo 1-bis, comma 1, Dl 146/2021).
Ora, l’articolo 20-bis del “Milleproroghe”, posticipando di ulteriori cinque mesi il termine per la regolarizzazione, cioè fino al 30 giugno 2022, concede altro tempo a imprese e professionisti per valutare se hanno correttamente fruito dell’esonero dei versamenti Irap (saldo 2019 e primo acconto 2020) o se, invece, dovranno corrispondere le cifre non pagate all’epoca.
Il rispetto dei limiti va autodichiarato
A tal proposito, si ricorda che, con decreto Mef 11 dicembre 2021, sono state definite le modalità di monitoraggio e controllo degli aiuti riconosciuti ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework, ai fini della verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea straordinaria.
In particolare, è stato stabilito che gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 (tra i quali rientra l’esclusione dei versamenti Irap) spettano fino a:
- 800mila euro per impresa unica, per la generalità dei casi
- 120mila euro, per le imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura
- 100mila euro, per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Inoltre, i soggetti beneficiari delle misure di sostegno dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione per attestare, tra l’altro, che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali fissati dalla Comunicazione della Commissione europea.
A tal fine, vanno valutate le relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di “impresa unica”. Si considera tale l’insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni: un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima o di una clausola dello statuto di quest’ultima; un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una di queste relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica (articolo 2, Regolamento della Comunità europea 1407/2013).
Termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione saranno individuati con provvedimento dell’Agenzia delle entrate.