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Concessioni demaniali: registro al 2% anche sull’ulteriore proroga

Non cambia la regola che prevede, in caso di estensione del conferimento, l’obbligo di denuncia delle parti all’Ufficio che ha registrato l’atto e il conseguente versamento dell’imposta

ROMA – L’ulteriore proroga delle concessioni demaniali marittime prevista dal Decreto fiscale (articolo 5, comma 3-bis del Dl n. 146/2021) che ha esteso da 12 a 24 mesi l’originaria proroga sancita dal Decreto rilancio, deve essere denunciata dalle parti nel termine di 20 giorni dalla data in cui ha effetto la stessa proroga. Successivamente l’Ufficio provvederà a liquidare l’imposta di Registro nella misura del 2% anche per il nuovo periodo della concessione. È la sintesi della risposta n. 192 del 14 aprile 2022 dell’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello volta a conoscere il corretto adempimento dell’imposta di registro sul periodo di estensione della concessione demaniale previsto dal legislatore. L’istante, nel dettaglio, chiede se “nel caso in cui il calcolo dell’imposta (…) per il periodo maggiore (24 mesi) dovesse comunque rientrare nella misura minima (200 euro) già versata per la proroga di 12 mesi“, si possa escludere ogni altro adempimento tributario.

La disposizione di favore riguarda le concessioni in corso o scadute tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio, rilasciate per le aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto passeggeri.

L’Agenzia ricorda che il Testo unico del registro (articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986) prevede il pagamento dell’imposta di registro sulle concessioni demaniali, nella misura del 2% sul canone complessivamente pattuito per tutta la durata della concessione.
Lo stesso Tur prevede, inoltre, che in caso di proroga tacita le parti hanno l’obbligo di denunciare entro 20 giorni l’ulteriore periodo di durata del rapporto e pagare la relativa imposta nel momento in cui il contratto è diventato vincolante per il nuovo periodo (articolo 36, comma 3, Dpr n. 131/1986). Con precedente interpello era già stato chiarito che per effetto della proroga le parti erano tenute a denunciare l’estensione della concessione e versare la relativa imposta (risposta n. 325/2021)

Nel caso in esame l’Agenzia evidenzia che analogamente a quanto disposto con la precedente prassi, sulla base della citata disposizione del Tur, le parti sono obbligate a denunciare, all’ufficio che ha registrato l’atto originario, la volontà di voler fruire dell’estensione concessa dalla norma. La denuncia dovrà essere eseguita entro 20 giorni dalla data in cui ha effetto la proroga.
Successivamente, l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% del canone pattuito, tenendo conto della proroga di ulteriori 12 mesi, come previsto dal citato articolo 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al Tur.

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