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Tax credit per le società benefit, le novità dal Mise

ROMA – Le imprese presenti sul territorio nazionale, che svolgono un’attività economica non solo per generare profitto, ma anche per creare un impatto positivo sulla collettività e sulla biosfera, le quali si sono costituite o trasformate in società benefit nel corso del 2020 e 2021, possono richiedere il bonus fiscale a loro destinato dall’articolo 38-bis Dl “Rilancio”  dal 19 maggio e fino al 15 giugno 2022.

Lo stabilisce il decreto direttoriale del 4 maggio 2022 pubblicato sul sito del Mise, con il quale, il ministero dello Sviluppo economico dà attuazione a quanto previsto nel Dm del 12 novembre 2021, regolativo della disposizione originaria”) e approva, tra l’altro, il modello di richiesta dell’agevolazione da inviare allo stesso Ministero, per poi fruirne entro i fissati limiti di spesa, pari a 7 milioni di euro.

In sintesi, per capire di cosa parliamo, si tratta di un credito d’imposta pari al 50% dei costi di costituzione o trasformazione, compresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese nonché le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza, in società benefit,  (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dal 19 luglio (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Rilancio”) al 31 dicembre 2021.

Ma veniamo al dunque. L’ultimo provvedimento stabilisce che le società beneficiarie, entro l’anticipato intervallo temporale, devono presentare al Mise l’istanza di accesso al bonus, esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito dello stesso Ministero. Ciascun richiedente può inviare una sola domanda, attraverso il proprio rappresentante legale, così come risultante dal certificato camerale dello stesso, ovvero, tramite altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.

Per completare la compilazione della domanda, l’istante deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) attiva, “catalogato” nel Registro delle imprese.

Nella richiesta, le imprese devono attestare la sussistenza dei requisiti previsti all’articolo 5 del dm 12 novembre 2021, e dichiarare le spese complessivamente sostenute.

Nello specifico, le domande possono essere presentate dalle 12:00 del 19 maggio e fino alle 12:00 del 15 giugno 2022. Quelle arrivate fuori dai termini, così come quelle presentate incomplete, o con modalità difformi rispetto a quelle indicate, non saranno prese in considerazione.
Non si tratterà di un click day, infatti, l’ordine temporale di presentazione delle richieste non determinerà alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse: ii fini dell’attribuzione dell’agevolazione, quelle presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stregua di quelle presentate l’ultimo giorno.

Rispetto dei limiti “de minimis
Il credito d’imposta per favorire l’incremento delle società benefit è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti delle norme europee in materia di aiuti di stato di minore dimensione “de minimis”. Si tratta, in particolare, del Regolamento generale n. 1407/2013,, secondo il quale l’importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un’impresa non può superare 200mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari, ridotti a 100mila per chi opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, e dei Regolamenti agricolo – che fissa a 25mila euro il massimale degli aiuti concedibili in un triennio alle imprese del settore agricolo – e  pesca – che stabilisce in 30mila euro l’importo massimo attribuibile in tre esercizi finanziari nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
Il tutto tenendo conto dell’“impresa unica”, intesa come l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) del precedente
comma 4, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate una “impresa unica”
”.

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