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Autonomia abitativa under 36, le agevolazioni fiscali prima casa

ROMA 27 lug 2022 – Il fisco amico degli “under 36”. Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani, fino a fine anno è possibile chiedere le agevolazioni fiscali dedicate a chi ha meno di 36 anni e acquista la prima casa.
Il Fisco chiarisce subito a chi spettano le agevolazioni introdotte dal decreto “Sostegni-bis” (decreto legge n. 73/2021) e prorogate fino a fine anno dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021, articolo 1, comma 151). Ne hanno diritto coloro che acquistano la prima casa tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022, non hanno ancora compiuto i 36 anni di età, per tutto il 2022, e hanno un indicatore Isee (Indicatore della situazione Economica Equivalente) non superiore a 40mila euro annui.
Per ottenere le agevolazioni “under 36”, bisogna rispettare i requisiti “prima casa” ossia:

  • avere o stabilire la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
  • non essere titolari, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un’altra casa nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
  • non essere titolari, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.

Agevolazioni per tutti gli acquisti
Nel caso di compravendite non soggette a Iva (per esempio, tra privati), le agevolazioni consentono di ottenere l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Se, invece, si tratta di acquisti soggetti a Iva (per esempio, da un’impresa costruttrice), oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. Il fisco precisa che il credito può essere speso per:

  • pagare le imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
  • pagare le imposte sui redditi delle persone fisiche (Irpef) dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto
  • compensare somme dovute tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.

Inoltre viene cancellata l’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. Infine, l’acquisto della prima casa “under 36” è esente dall’imposta di bollo, come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta proporzionale.

Benefit anche per le pertinenze
La legge concede le agevolazioni per l’acquisto di abitazioni in categoria civile (A/2), economico (A/3), popolare (A/4), ultra popolare (A/5), rurale (A/6), in villini (A/7) e per abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (A/11). Non sono ammesse agevolazioni, invece, per l’acquisto di abitazioni di tipo signorile (A1), in ville (A/8) castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico (A/9).
I benefici si estendono anche per l’acquisto dei locali destinati a servizio dell’abitazione principale come magazzini (C/2), rimesse e autorimesse (C/6), tettoie (C/7), limitatamente a un locale per ciascuna categoria catastale e destinato a servizio della casa di abitazione.

Quando decadono le agevolazioni “under 36”
Se sussistono le condizioni per l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”, ma non quelle per gli “under 36” (per esempio, il valore Isee o il periodo temporale di validità delle agevolazioni):

  • per gli atti soggetti a imposta di registro viene recuperata questa imposta (nella misura del 2%) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 50 euro ciascuna
  • per gli acquisti soggetti a Iva, oltre a dover pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale, viene meno il credito d’imposta con il conseguente recupero dello stesso, oltre all’applicazione di sanzioni e interessi, se già utilizzato. E’ dovuta l’Iva con l’aliquota del 4 per cento.

Se, invece, decadono i benefici “prima casa” per:

  • una dichiarazione falsa, resa nell’atto di acquisto, circa la sussistenza dei requisiti
  • il mancato trasferimento della residenza nei termini previsti
  • la vendita entro 5 anni, senza il riacquisto di una prima casa entro l’anno
  • la mancata vendita della precedente “prima casa” entro l’anno dall’acquisto della nuova

l’imposta di registro è recuperata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. Inoltre viene meno il credito d’imposta, con il recupero dello stesso e l’applicazione di sanzioni e interessi.

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