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Approvata l’Iva su dispositivi medici al 10%

Il parere favorevole all’aliquota agevolata, fornito dall’Agenzia competente, non lascia dubbi sul trattamento fiscale, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, delle cessioni dei prodotti proposti

ROMA _ Preso atto delle assegnate classificazioni nella voce 3004 della tariffa doganale, effettuate dall’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, alle cessioni dei cinque dispositivi medici, per le quali è stata chiesta un’opinione autorevole sul corretto trattamento Iva, si applica l’aliquota ridotta del 10 per cento. Lo asserisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 483 del 3 ottobre 2022, fornita a una società che produce tale tipologia di beni.

In pratica, aldilà della norma di interpretazione autentica, che porta nella stessa direzione (comma 3, articolo 1 del Bilancio 2019, chiarito anche dal paragrafo 5.2 della circolare n. 8/2019), la quale fa rientrare “nel numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l’elenco dei beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento, anche i dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura”, il punto sulla classificazione merceologica di un prodotto rientra nella competenza esclusiva di Adm e, dunque, anche la classificazione dei prodotti proposti nell’interpello in esame. Perché non tutti i dispositivi medici possono rientrare in tale voce.

Ebbene i laboratori chimici delle Dogane, hanno ritenuto che tutti i prodotti in questione “possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, nell’ambito del Capitolo 30 della Tariffa Doganale: “Prodotti farmaceutici” ed in particolare alla sottovoce 3004 90 00: “Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto; – altri“.
La classificazione di questi Dispositivi Medici al Capitolo 30 è supportata da quanto specificato nelle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata che evidenziano come per la classificazione in questo capitolo non ha valore determinante la descrizione di un prodotto come farmaco nella legislazione dell’Unione europea (diversa dalla legislazione che si riferisce alla classificazione nella nomenclatura combinata), nella legislazione nazionale degli Stati membri oppure in qualsiasi farmacopea. Per quanto concerne la classificazione dello stesso alla voce 3004 si fa riferimento alle Note Esplicative del Sistema Armonizzato e alle Note Esplicative della Nomenclatura Combinata relative a tale voce.
Le preparazioni sono, infatti, confezionate per la vendita al minuto, riportano in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali i prodotti devono essere utilizzati, le istruzioni per l’uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione. Inoltre, sono utilizzati solo per un uso specifico, contribuendo, pertanto, al benessere ed alla salute dell’organismo.
Nei casi specifici, inoltre, gli effetti benefici delle sostanze presenti nella composizione delle merci, coadiuvanti nei processi riparativi, di guarigione e rigenerazione della cute danneggiata (ad esempio da abrasioni, escoriazioni cutanee, ustioni, ferite, ematomi, ecc.)” nonché “in grado di promuovere una efficace azione terapeutica e di profilassi”, “ne giustificano la classificazione tra “le altre preparazioni medicinali” della voce 3004.

La risposta alla domanda, se i cinque dispositivi medici prodotti dall’istante possano beneficiare dell’Iva al 10%, è quindi sì.

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