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Conversione decreto Milleproroghe, il punto sulle novità di natura fiscale

Tra le disposizioni inserite nell’iter parlamentare, nuovo termine per versare le rate scadute della Rottamazione-quater e un’estensione per le agevolazioni prima casa under 36

Approdata in Gazzetta ufficiale, con la serie generale n. 49 di ieri, 28 febbraio 2024, la legge n. 18/2024, di conversione del Dl n. 215/2023 (il “Milleproroghe”), in vigore da oggi. L’iter parlamentare ha apportato diverse modifiche al testo originale, con l’approvazione di nuove disposizioni anche natura fiscale. Vediamo le principali. 

Riapertura dei termini per la definizione agevolata della rottamazione-quater 
Si riaprono i termini, fino al prossimo 15 marzo, per i pagamenti della rottamazione-quater (articolo 1 comma 231 della legge n. 197/2022) che devono effettuare i soggetti che pur aderendo all’agevolazione non hanno versato le prime tre rate. Il nuovo articolo 3-bis del decreto n. 215/2023 appena convertito prevede infatti che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate che erano da corrispondere nel 2023 (quindi 31 ottobre e 30 novembre 2023, termini già slittati al 18 dicembre 2023) e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non fa decadere dalla definizione se entro il 15 marzo 2024 il debitore effettua l’intero pagamento delle rate mancanti. È prevista, a norma di legge, una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024. 

Stessa riapertura anche per i soggetti delle zone di Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dalle alluvioni del maggio 2023, relativamente alle rate da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio. 

Agevolazioni prima casa “under 36”, ok se il preliminare prima del 31 dicembre 2023 
Il decreto contiene una parziale estensione dei termini per i giovani sotto i 36 anni (e con Isee annuo non superiore a 40mila euro) che intendono usufruire delle agevolazioni “extra” per l’acquisto della prima casa (articolo 64 commi 6, 7 e 8 Dl n. 73/2021) introdotte sugli acquisti della prima casa avvenuti con atti di compravendita stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023. Il decreto convertito, infatti, stabilisce che i benefici vengono riconosciuti anche quando entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il solo contratto preliminare di compravendita, a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Stesso termine anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci. Agli acquirenti che nel frattempo hanno stipulato l’atto definitivo tra il 1° gennaio 2024 e oggi, 29 febbraio 2024 (ossia la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto), viene riconosciuto un credito d’imposta sulle imposte versate in eccesso rispetto all’applicazione delle agevolazioni, che sarà utilizzabile nel 2025. 

Ravvedimento speciale per le violazioni sulle dichiarazioni per il periodo d’imposta 2022 
Il decreto apre una finestra per il ravvedimento speciale delle irregolarità riguardanti le dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2022. Viene infatti estesa alle violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 la possibilità che era stata prevista dalla legge di Bilancio 2023 per le dichiarazioni fiscali fino all’anno d’imposta 2021 (articolo 1, commi da 174 a 178 legge n. 197/2022). Il versamento delle somme dovute andrà effettuato entro il 31 marzo 2024. È possibile la rateazione, con quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Valgono le regole previste dall’articolo 21 commi 1 e 2 del Dl n. 34/2023. 

Agevolazioni nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali 
Viene esteso al 2024 e 2025, con modifiche, il regime fiscale di favore introdotto dalla legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 44, legge n. 232/2016) nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. In particolare, per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari, sommati insieme, restano esenti da Irpef fino a 10mila euro, concorrono al reddito complessivo per il 50% da 10mila a 15mila euro e per il 100% per gli importi superiori oltre i 15mila euro. Sono escluse le società di persone, a responsabilità limitata e cooperative che hanno optato per l’imposizione secondo le regole del reddito agrario dell’articolo 32 del Tuir. 

Bonus psicologo, più risorse per il 2024 
Viene incrementato di 2 milioni di euro per il 2024 il limite massimo di spesa per il contributo a sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, il cosiddetto “bonus psicologo” (articolo 1-quater del Dl n. 228/2021).

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