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Decreto salva-casa, al via la regolarizzazione di difformità edilizie nelle abitazioni

Roma – E’ stato approvato dal Consiglio dei Ministri il D.L. “Salva casa” che semplifica la regolarizzazione delle difformità edilizie nelle abitazioni. Il Decreto prevede modifiche alle norme del D.P.R. 380/2001 in materia di edilizia libera, stato legittimo, mutamento della destinazione d’uso, tolleranze costruttive e doppia conformità.

Il nuovo Decreto  apporta modifiche puntuali al D.P.R. 380/2001, al fine di semplificare la disciplina sul rilascio della documentazione amministrativa inerente allo stato legittimo degli immobili, favorire i cambiamenti di destinazione d’uso ove possibile, stabilire previsioni in materia di tolleranze in relazione alle piccole incongruenze tra il titolo edilizio e lo stato di fatto relative ad interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, superare l’attuale disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità.

Opere in edilizia libera – Con il nuovo Decreto vengono ampliate le categorie di interventi che possono essere eseguiti in edilizia libera, includendo tra gli interventi che non richiedono alcun titolo abilitativo anche le tende da sole, anche con strutture fisse, purché non determinino la creazione di uno spazio stabilmente chiuso. Inoltre il provvedimento specifica che le vetrate panoramiche amovibili – VEPA (già rientranti nell’edilizia libera) possono essere realizzate per la impermeabilizzazione anche di porticati.

Stato legittimo degli immobili – Secondo il Decreto, lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del D.P.R. 380/2001 è accertato alternativamente o dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione (o che ne ha legittimato la stessa), o da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare (a condizione che tale titolo sia stato rilasciato all’esito di un procedimento che abbia verificato l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa), integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Mutamento di destinazione d’uso – Le nuove norme prevedono che è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza opere, all’interno della stessa categoria funzionale, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni. E’ anche ammesso il cambio d’uso senza opere di una singola unità immobiliare tra categorie funzionali relative alla categoria: residenziale; turistico-ricettiva; produttiva e direzionale e commerciale in immobili ricompresi nei centri storici, nelle parti del territorio totalmente o parzialmente edificate o destinate a nuovi complessi insediativi di cui all’art. 2 del D.M. 1444/1968, lett. A), B) e C).

Tolleranze costruttive – Vengono stabiliti diversi valori in relazione alle tolleranze entro le quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisca violazione edilizia. In particolare, sono stabilite le seguenti percentuali di scostamento dalle misure previste dal titolo abilitativo a seconda della superficie utile dell’unità immobiliare:
– 2% per unità immobiliari con superficie superiore ai 500 mq;
– 3% per unità immobiliari con superficie compresa tra i 300 e i 500 mq;
– 4% per unità immobiliari con superficie compresa tra i 100 e i 300 mq;
– 5% per unità immobiliari con superficie inferiore ai 100 mq.

Gli interventi costituiscono inoltre tolleranze esecutive nei seguenti casi:
– minore dimensionamento dell’edificio;
– mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
– irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne;
– difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
– errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Doppia conformità – Il Decreto modifica l’istituto della doppia conformità limitatamente alle ipotesi di parziali difformità degli interventi dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 34, D.P.R. 380/2001, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 37, D.P.R. 380/2001.
In particolare si prevede che il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, può ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l’intervento risulti conforme:
– alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, disciplina che meglio può rappresentare gli interessi attuali del territorio; e
–  ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
La disposizione precisa, inoltre, che la richiesta del permesso di costruire o la SCIA in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesti le necessarie conformità (per la conformità edilizia, la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento).

 

Testo dello schema del Decreto Salva casa appovato dal CdM

Decreto Legge Salva-Casa_MIT

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