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L’accettazione di eredità “raccontata” non vale ai fini della trascrizione

rOMA – La dichiarazione ricognitiva dell’avvenuto acquisto ereditario in virtù del possesso per oltre tre mesi, ai sensi dell’articolo 485 del Codice civile, non è titolo idoneo ai fini della trascrizione dell’accettazione dell’eredità a favore di soggetti deceduti al momento dell’atto, poiché priva dei requisiti di forma richiesti dal legislatore.

Con decreto di rigetto del 26 marzo 2024, emesso all’esito del procedimento iscritto al ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione n. 4158/2023, il tribunale di Cagliari ha affermato che gli atti di accettazione di eredità, per essere trascrivibili, devono rispettare i canoni previsti dall’articolo 2648 c.c., ossia devono essere redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente. In particolare, secondo l’organo giudicante, non può sostituire i requisiti di forma prescritti dal legislatore la circostanza che due sorelle abbiano dichiarato nel contratto di compravendita di cui erano parti, che il padre, prima di morire, aveva accettato tacitamente l’eredità della propria moglie in ragione del possesso ultra trimestrale dei beni caduti in successione.

La vicenda processuale

La pronuncia in esame trae origine dal rifiuto opposto dal conservatore dei Registri immobiliari di Cagliari alla trascrizione della ricognizione della qualità di erede ex articolo 485 cc richiesta sulla base di un atto di compravendita intervenuto tra due sorelle, avente ad oggetto la quota di un sesto di un immobile, pervenuta alla venditrice in forza della successione ereditaria della madre. Infatti, le parti avevano dichiarato che la de cuius aveva lasciato a succederle non solo le due figlie, ma anche il coniuge sopravvissuto, padre delle stesse, il quale, essendo deceduto a sua volta prima del rogito, aveva acquistato la qualità di erede della moglie “avendo posseduto i beni ereditari per oltre tre mesi e, comunque, avendo disposto dei beni facenti parte dell’eredità relitta”. A tal proposito, giova precisare che, dall’esame del titolo, la sorella acquirente risultava già proprietaria dei cinque sesti dell’immobile in questione poiché, oltre alla quota ricevuta per successione legittima dalla madre, aveva acquistato per via testamentaria quella pervenuta al padre dopo la morte della coniuge.

Veniva dunque proposto reclamo avverso la determinazione assunta dal conservatore affinché, unitamente all’atto di alienazione dell’immobile, fosse data pubblicità anche alla dichiarazione resa dalle parti in relazione alla qualità di erede del padre, al fine di garantire la continuità delle trascrizioni. L’impugnazione si basava sull’assunto secondo cui il titolo in esame sarebbe stato sufficiente ai fini della trascrizione in quanto dotato della forma prescritta dall’art. 2648 c.c. A sostegno di tale tesi, la parte reclamante affermava inoltre la sussistenza di una prassi costante della Conservatoria di Cagliari in merito alla trascrivibilità di dichiarazioni relative alla qualità di erede.

Nel comparire in giudizio, l’Agenzia delle entrate eccepiva l’inconferente indicazione del padre, già deceduto alla data dell’atto, tra i soggetti a favore all’interno della nota. Relativamente a quest’ultimo, infatti, la dichiarazione di acquisto dell’eredità della moglie era stata resa dalle figlie nell’atto di compravendita stipulato quando egli non era più in vita. Secondo l’Ufficio, la predetta circostanza impediva la trascrizione dell’accettazione dell’eredità da parte del coniuge della de cuius, in quanto contraria al principio secondo cui il chiamato venditore non può rendere una simile dichiarazione in luogo dei suoi danti causa. Allo stesso modo, l’amministrazione evidenziava come la prassi adottata dalla Conservatoria di tollerare la trascrizione dell’acquisto ex articolo 485 cc fosse praticata nei soli casi in cui il dante causa non avesse preventivamente accettato l’eredità, e non invece per gli atti direttamente importanti tale accettazione. Al riguardo, il Conservatore, nel richiamare la sentenza della Cassazione n. 11638/2014, sosteneva che, in caso di acquisto della qualità di erede conseguente ai fatti di cui all’art. 485 c.c., mancando un atto dotato dei requisiti previsti dall’articolo 2648 cc, ai fini della trascrizione era necessario l’intervento di una sentenza accertante l’acquisto ope legis della qualità di erede.

Motivazioni della decisione

Nel respingere il reclamo, il tribunale di Cagliari ha osservato che l’accettazione di eredità per comportamenti concludenti si realizza nel caso in cui un soggetto ponga in essere atti di disposizione che non avrebbe diritto di compiere se non in qualità di erede. Tuttavia, ai fini della trascrizione, tali atti devono necessariamente avere la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, secondo quanto stabilito dall’articolo 2648, comma 3, del codice civile.

Ciò premesso, nel caso di specie la dichiarazione resa dalle parti del negozio di compravendita, se in astratto appare idonea a configurare in capo al padre delle stesse l’accettazione tacita dell’eredità della defunta moglie, in concreto consiste in una mera condotta, tale da non consentire la relativa trascrizione presso i pubblici registri, se non previo accertamento giudiziale.

Il giudice designato ha quindi ritenuto che “la condotta che ha concretizzato l’accettazione tacita di cui trattasi (…) non si è sostanziata in un atto avente i requisiti di forma che ne consentano la trascrizione”, chiarendo altresì che la ricognizione della qualità di erede in virtù del possesso ultratrimestrale del compendio ereditario, seppur contenuta in un atto pubblico, non può sostituire i presupposti prescritti dal legislatore per la trascrizione dell’accettazione tacita, essendo stata effettuata non direttamente dal chiamato, ma dalle sue figlie. Infatti, in base al comma 3 dell’articolo 2648 cc, la trascrizione può essere richiesta solo in virtù di un titolo dotato dei prescritti requisiti formali, il quale attesti che il chiamato, quando era ancora in vita, aveva compiuto atti importanti accettazione tacita dell’eredità del de cuius originario.

Conclusioni

Non è possibile la trascrizione di un acquisto mortis causa a favore di soggetti terzi già deceduti se richiesta in base a un atto con cui altri soggetti chiamati all’eredità abbiano disposto di un bene caduto in successione, con la mera dichiarazione che il premorto ha compiuto in vita atti idonei all’accettazione, dovendo in ogni caso essere rispettati i requisiti previsti dall’articolo 2648 cc. Ne deriva che la trascrizione dell’acquisto della qualità di erede conseguente ai fatti di cui all’articolo 485 cc presuppone un apposito accertamento giudiziale, se non risulta cristallizzata in un precedente atto compiuto dal chiamato premorto, del cui acquisto ereditario si discute.

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