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Crisi di impresa e diritto societario, le norme introdotte dal Decreto Cura Italia

Roma – Numerose sono le norme introdotte in tema di crisi di impresa e diritto societario. Lo Studio   Flexad   di Roma di  cui sono founder l’avvocato Giampiero Stuppia, i dottori commercialisti  Vincenzo Stuppia  e  Luca Scarpa ha posto attenzione ad alcuni aspetti rilevanti su contenuti e slittamenti di termini e modifiche di aspetti applicativi. Eccone un sunto:

Rinvio dell’entrata in vigore del codice della crisi di impresa

Il Decreto recentemente emanato in aprile ha disposto il rinvio dell’applicazione delle nuove norme in tema di Crisi di Impresa che, originariamente previste in vigore per l’agosto 2020, sono state prorogate al 01.09.2021.

Non tutte le norme previste dal nuovo CCI sono però state prorogate al 10.09.2021.

Rimane ad esempio operativa la norma che imponeva la nomina del revisore contabile mentre invece viene rinviata al settembre 2021 l’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione.

E soprattutto, aspetto non trascurabile, rimane in vigore l’obbligo di predisporre il modello organizzativo, così come pienamente operativa è la norma che ha riparametrato la responsabilità dell’amministratore per l’esercizio dell’impresa priva del requisito della continuità aziendale.

Sul punto si raccomanda quindi la massima attenzione, anche considerando che è proprio in questi momenti che forse è più necessario attivare procedure e controlli che aiutino l’imprenditore ad intercettare tempestivamente i fattori di crisi e ad individuare una possibile via di uscita.

  1. Rinvio per le istanze di fallimento al 30.06.2020 e proroga di 6 mesi per i termini di adempimento di concordati ed accordi omologati

Il decreto liquidità ha previsto, all’art 11 la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate nel periodo 9 marzo – 30 giugno 2020.

L’improcedibilità si riferisce sia alle istanze presentate dal creditore sia a quelle presentate in proprio dal debitore; unica eccezione riguarda le istanze presentate dal PM quando sono accompagnate da misure cautelari volte ad evitare fenomeni di dissipazione del patrimonio.

Rimane inteso che il periodo di sospensione non si calcola ai fini del computo del termine per l’esercizio dell’azione revocatoria. Oltre a quanto sopra, il medesimo decreto introduce norme di favore per concordati ed accordi di ristrutturazione consentendo una proroga di 6 mesi per i termini di adempimento per concordati già omologati al 23 febbraio 2020 ma con termini di adempimento successivi al predetto termine e comunque sino al 31 dicembre 2021. Altra novità riguarda i concordati e gli accordi in itinere al 23 febbraio 2020 ma non ancora omologati. Per questi ultimi viene concessa al debitore la facoltà di chiedere l’autorizzazione per uno slittamento dei termini oppure la concessione di un termine per presentare un diverso piano che contempli le conseguenze dell’emergenza COVID 19.

  1. Le modifiche al codice civile

Tra le norme di maggior interesse varate con il decreto liquidità vi è poi quella relativa alla sospensione degli articoli 2446 e 2492 del codice civile. Entrambe le misure, che prevedono si ricorda la pronta reazione dell’amministratore e dei soci per porre rimedio a rilevanti perdite di esercizio, sono state neutralizzate. In sostanza per il solo esercizio 2020, nel caso in cui si rileveranno (cosa probabile) rilevanti perdite di capitale, gli amministratori saranno sollevati da responsabilità se non convocheranno tempestivamente l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Parimenti sospesa è l’operatività della causa di scioglimento della società  per riduzione del capitale sociale sotto il minimo legale. Vengono inoltre disapplicate dal medesimo decreto e sino al 31.12.2020, le norme che postergavano nel rimborso il finanziamento soci al pagamento dei fornitori. Conseguentemente si deve ritenere astrattamente ammissibile il rimborso del finanziamento al socio di pari passo al pagamento dei fornitori. Certo tale scelta rimane comunque delicata anche alla luce delle probabili ricadute in tema di responsabilità per l’amministratore che fa mancare la liquidità necessaria al normale svolgimento delle attività sociali.

Sono inoltre stati prorogati di 60 gg i termini ordinari di approvazione dei bilanci al fine di permettere una attenta valutazione sul tema della continuità aziendale.L’articolo 7 del Decreto Liquidità ha inoltre introdotto rilevanti modifiche al criterio di valutazione del requisito della continuità aziendale nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

Sebbene la norma non brilli per chiarezza, dal dato testuale sembra potersi desumere che sia permesso  – per i bilanci 2019 approvati successivamente al 23 febbraio 2020 –  valutare l’esistenza del requisito della continuità aziendale ignorando gli effetti prodottisi successivamente al 23 febbraio e , per i bilanci 2020, sembra possibile valutare l’esistenza della continuità aziendale – nonostante le prevedibili e rilevanti perdite che sono in maturazione – alla medesima data del 23 febbraio 2020. Di certo di una tale situazione ne andrà data dettagliata motivazione in nota integrativa.”

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