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Fase 2 Covid, ecco cosa prevede il decreto rilancio per le locazioni. L’analisi di Giampiero Stuppia

Roma – Molti i dubbi, molti gli interrogativi sul decreto legge “Rilancio”, il team dello Studio   Flexad  è al lavoro per analizzare ogni dettaglio ed individuare le soluzioni che la norma emanata durante l’emergenza Covid consente di applicare. Sul tema delle locazioni commerciali abbiamo però voluto approfondire alcuni concetti con l’avvocato   Giampiero Stuppia   che nel merito afferma: sostanzialmente il provvedimento sembra ripercorre la linea del credito d’imposta già tracciata nei precedenti provvedimenti, non comportando – sotto tale aspetto – alcun aspetto connotato da sostanziale novità.

All’ Art.31 si prevede al I Comma “…..ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile  del  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non abitativo destinati  allo  svolgimento  dell’attività  industriale,  commerciale,  artigianale,agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo”.

Al comma 2) dovrebbe essere precisato che “Il  credito  d’imposta  …. in  caso  di  contratti  di  servizi  a  prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse  turistico  o  all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Mentre per le struttura alberghiere il   credito   di   imposta   di   cui   ai   commi   1   e   2   spetta   indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti  del  terzo  settore  e  gli  enti  religiosi  civilmente  riconosciuti,  in  relazione  al  canone  di  locazione,  di  leasing  o  di  concessione  di  immobili  ad  uso  non  abitativo  destinati  allo svolgimento dell’attività istituzionale.

E’ precisato – prosegue Giampiero Stuppia –  che il credito d’imposta di cui ai commi è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio.

E’ prevista  condizione per usufruire del credito d’imposta i locatari devono aver subito  una  diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  nel  mese  di  nel  mese  di riferimento  di  almeno  il  50  per  cento  rispetto  allo  stesso  mese  del  periodo  d’imposta precedente.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa  al  periodo  d’imposta  di  sostenimento  della  spesa  ovvero  in  compensazione,  ai sensi  dell’articolo  17  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  successivamente all’avvenuto  pagamento  dei  canoni.

E’ precisato il  soggetto  avente  diritto  al  credito  d’imposta  in  luogo dell’utilizzo  diretto  dello  stesso,  può  optare  per  la  cessione  del  credito  d’imposta  (al locatore o al concedente a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare)

Oltre ad altro è previsto che il  credito d’imposta può essere ceduto ad altri  soggetti,  compresi  istitutidi credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

La previsione – conclude –  al  comma  11,  che  le  modalità  attuative  delle  disposizioni  di  cui  al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, lascia purtroppo presagire che l’operatività non sarà immediata ma, orientativamente non prima del prossimo giugno con previsione ottimistica.”

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