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Sconti fiscali per l’edilizia, correlati alla spesa subito sostenuta e non alla ultimazione lavori

I benefici  sono correlati al tempestivo sostenimento delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili

Roma 24 nov 2021  – I bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. Lo ha chiarito direttamente il Ministero delle Finanze, includendo implicitamente anche il bonus facciate.

In particolare, tale pronuncia giunge in relazione al fatto che taluni interroganti hanno chiesto di chiarire se il contribuente che esegue i lavori, pagando nel corso di essi acconti coerenti con gli stati di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiori al 30%, come previsto dall’articolo 121 del Dl “Rilancio”, e che non riesce però a portarli completamente a termine, abbia comunque diritto a godere dei relativi benefìci fiscali.

In materia di Superbonus, rispondono dal Mef, i benefici sono correlati al “sostenimento» delle spese, risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili”, l’importante è che vengano effettivamente completati. La mancata effettuazione degli interventi, al pari dell’eventuale assenza di altro requisito fissato dalla norma determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita, sia pure nella modalità alternativa dello sconto in fattura/cessione del credito d’imposta, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. di cui all’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997. Il concorso nella violazione comporterà, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del Dlgs n. 472/1997, altresì, la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
Pertanto, è possibile esercitare, in vigenza della agevolazione fiscale, anche l’opzione di cui al citato articolo 121 del decreto “Rilancio”, in relazione a un acconto corrispondente a un Sal non inferiore al 30% dell’intervento complessivo, ancorché i lavori saranno ultimati successivamente al predetto termine di vigenza dell’agevolazione.

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