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Canone unico patrimoniale, misura minima per la produzione di energia

Il chiarimento del dipartimento delle Finanze si poggia sulle precisazioni fornite prima dell’introduzione del Cup a proposito di Tosap e Cosap e sulla base dell’interpretazione autentica della norma

ROMA – Tra le attività strumentali finalizzate all’erogazione di pubblici servizi a rete, che beneficiano del canone unico patrimoniale per l’occupazione di suolo pubblico nella misura minima di 800 euro, rientra anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

A precisarlo il dipartimento delle Finanze con la risoluzione n. 3 del 22 marzo 2022.

Il chiarimento è stato sollecitato dalla società Enel Italia alla luce dell’introduzione del canone unico per l’occupazione di spazi pubblici introdotto, a partire dal 1° gennaio 2021, dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 816 e seguenti, legge n. 160/2019) in sostituzione di alcuni tributi locali minori come Tosap e Cosap.
In particolare, il comma 831, come sostituito dal comma 848, articolo 1, della legge di bilancio 2021, ha previsto una speciale disciplina per le occupazioni finalizzate all’erogazione di pubblici servizi a rete. La norma stabilisce che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal titolare della concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano lo stesso spazio anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del concessionario sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente locale non può essere inferiore a 800 euro.

L’articolo 5, comma 14-quinquies, lettera b) del Dl n. 146/2021 fornisce tuttavia l’interpretazione autentica della suddetta norma e chiarisce che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende che esercitano attività “strumentali” alla fornitura di servizi di pubblica utilità, “quali” la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale e precisa che quest’ultime beneficiano del canone annuo minimo di 800 euro.

L’istante ha evidenziato che il sistema elettrico nazionale è costituito da una rete unica integrata e si compone di più fasi di cui la produzione rappresenta la fase antecedente a quelle di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione. Ritiene, quindi, anche sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dalla circolare n. 1/Df/2009 e dalla risoluzione n. 7/Dpf/2002 in materia di Tosap e Cosap, che l’attività svolta dalle aziende di produzione, trasmissione e dispacciamento abbia i requisiti di strumentalità, complementarietà ed esclusività, rispetto a quella di distribuzione dell’energia perché inscindibile da quest’ultima e, quindi, possa beneficiare del Cup in misura minima.

Il quadro normativo descritto, osserva il dipartimento delle Finanze, mostra una linea di continuità nella disciplina delle occupazioni riguardanti il settore, per cui le precisazioni fornite sull’argomento dai precedenti documenti di prassi per Tosap e Cosap possono essere applicate anche per il Cup come del resto conferma il tenore della richiamata norma interpretativa.

Il Df condivide, in definitiva, la tesi dalla società e conclude che fra le attività strumentali che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, considerate le caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale.

Non cambia la soluzione anche dalla lettura della norma che fa riferimento unicamente alla “trasmissione di energia elettrica e trasporto di gas naturale” e non pure alla produzione, dal momento che le fasi citate dal legislatore sono richiamate a mero titolo esemplificativo come avviene per l’utilizzo del termine “quali”.

 

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