Imposta di registro per società in costituzione di pegno: si paga sulla somma garantita
Quest’ultime non costituiscono “titoli”, di conseguenza la determinazione della base imponibile a cui applicare l’aliquota dello 0,5% deve avvenire secondo la regola generale
ROMA – In caso di costituzione di pegno su quote di società a responsabilità limitata la base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, è costituita dalla somma garantita e non dal valore delle quote oggetto di pegno.
Questo principio è stato sancito dalla Corte di cassazione con le ordinanze n. 9377 e 9378 entrambe del 22 marzo 2022.
Prima di esaminare nel merito le vicende processuali occorre precisare che, per quanto riguarda le garanzie, le norme fondamentali relative all’applicazione dell’imposta di registro, sono costituite:
- dall’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro, Dpr n. 131/1986
- dall’articolo 43 del medesimo testo unico.
In particolare, il citato articolo 6 della tariffa stabilisce che le garanzie, reali e personali, a favore di terzi scontano l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%, sempreché le garanzie non siano richieste dalla legge.
L’articolo 43, primo comma, lettera f), invece, stabilisce le regole ai fini della determinazione della base imponibile, prevedendo che:
- in linea generale la base imponibile per le garanzie reali e personali è costituita dalla somma garantita
- nel caso in cui la garanzia sia prestata in denaro o titoli, la base imponibile è costituita dalla somma di denaro o dal valore dei titoli se inferiore alla somma garantita.
Gli atti dai quali sono sorte le controversie esaminate dalla cassazione avevano ad oggetto la costituzione di due pegni di quote di srl al fine di garantire l’adempimento, da parte della società utilizzatrice, delle obbligazioni derivanti da un contratto di leasing.
In entrambi i casi il valore nominale delle quote date in pegno era di 100mila euro, mentre l’ammontare delle obbligazioni garantire era sensibilmente superiore (oltre 3 milioni e mezzo di euro nel primo caso, ed oltre 4 milioni e mezzo di euro nel secondo caso).
In sede di registrazione di entrambi gli atti l’imposta di registro è stata versata con l’aliquota dello 0,5%, sulla base imponibile di 100mila euro, pari al valore nominale delle quote di srl costituite in pegno.
L’ufficio presso il quale sono stati registrati gli atti ha, invece, chiesto l’applicazione dell’imposta di registro, sempre con l’aliquota dello 0,5%, ma calcolata sull’ammontare delle obbligazioni garantite che, come si è detto, era notevolmente superiore rispetto al valore nominale delle quote.
Secondo l’ufficio, nell’ipotesi in esame, doveva applicarsi la regola generale stabilita dalla richiamata lettera f) dell’articolo 43, ovvero la regola secondo la quale la base imponibile è determinata dalla somma garantita. Ciò in quanto la regola speciale, secondo la quale la base imponibile deve essere determinata dall’importo inferiore tra la somma garantita da un lato e la somma di denaro o il valore dei titoli dall’altro, si applicherebbe soltanto in caso di garanzia in denaro oppure in titoli.
E in particolare, secondo la tesi esposta dall’amministrazione finanziaria, le quote di srl non rientrerebbero nella nozione di titoli e, di conseguenza, in caso di pegno avente a oggetto tali beni, l’imposta deve essere assolta sull’importo della somma garantita.
In sede di giudizio l’Agenzia delle entrate ha sostenuto che la nozione di titoli di cui all’articolo 43 Tur deve essere riferita ai soli titoli di credito aventi i caratteri di letteralità, autonomia e incorporazione. Si tratterrebbe, in pratica, dei titoli di credito in senso stretto, dei titoli rappresentativi di merci, dei titoli di massa o valori mobiliari e delle azioni e obbligazioni di spa.
Questa interpretazione è stata accolta dalla Corte di cassazione che, con le pronunce in esame ha affermato che “…la struttura e la ratio della previsione legislativa in esame depongono dunque, venendo con ciò al cuore della controversia, per una interpretazione strettamente funzionale della nozione di ‘titoli’, sostanzialmente riferibile ai titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod.civ.), ai titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod.civ.), ai valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di spa e sapa), ai titoli attributivi della qualità di socio in spa o sapa (appunto denominati ‘titoli azionari’ o ‘strumenti finanziari partecipativi’, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod.civ).
A sostegno di ciò, i giudici hanno evidenziato che, nell’articolo 43 sopra richiamato, i “titoli” sono accostati al “denaro” e, “cioè al bene oggetto di prestazioni certe, liquide, circolanti, esigibili e fungibili per eccellenza; bene nei cui confronti in tanto i ‘titoli’ si possono porre in rapporto di alternativa legale, in quanto segnati da caratteristiche di sostanziale equivalenza”.
È, quindi, negato che nella nozione di “titoli” possano rientrare le quote di srl o di società di persone in quanto queste quote sono prive delle caratteristiche che le renderebbero assimilabili al denaro.
In particolare i giudici hanno evidenziato che le quote di srl:
- sono prive delle attribuzioni tipiche dei titoli di credito
- non circolano quali titoli di credito.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di cassazione, con le pronunce in esame ha affermato il seguente principio di diritto “… ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (art.43, lett.f) d.P.R. 131/86), nella nozione di ‘titoli’ a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in srl o in società personali, in quanto non equiparabili né ai titoli di credito né al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.”
Di conseguenza, è stata confermata la legittimità degli avvisi di liquidazione emessi dall’Ufficio al fine di recuperare la maggiore imposta calcolata sull’ammontare della somma garantita.