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L’Assegno unico universale, domande entro il 30 giugno 2022

ROMA – Gli interessati a ottenere l’assegno unico e universale – che non lo hanno ancora richiesto o ne sono venuti a conoscenza solo ora – comprensivo degli arretrati relativi ai mesi di marzo aprile e maggio scorsi, devono presentare la domanda entro il prossimo 30 giugno. Oltre tale data, il sostegno sarà erogato dal mese successivo a quello di presentazione e, naturalmente, senza arretrati.

L’assegno unico e universale (Auu), introdotto dall’articolo 2 della legge n. 46/2021 e reso operativo dal Dlgs n. 230/2021, è, , un aiuto economico alle famiglie, riconosciuto, a determinate condizioni, per ogni figlio a carico fino al compimento del ventunesimo anno d’età e senza limiti d’età per i figli disabili.
È unico, perché, nel semplificare e potenziare gli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, sostituisce i precedenti aiuti: dallo scorso mese di marzo, infatti, non vengono più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari. In pratica, ha mandato in pensione gli assegni temporanei per i figli minori (Dl n. 79/2021), le detrazioni per i minori a carico (articolo 12, commi 1, lettera c) e 1-bis del Tuir) e per i soli nuclei con figli e orfani, l’assegno per il nucleo familiare (articolo 2 del Dl n. 69/1988).
È universale, in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di Isee o con Isee superiore alla soglia di 40mila euro. In generale, l’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dall’Isee, se presentato al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi.

Quanto spetta
In particolare, alle famiglie in possesso di Isee valido, l’Assegno è corrisposto con importi maggiorati, calcolati in base alla corrispondente fascia di Isee. Le stesse maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva e, quindi, con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di Isee, ma per le quali l’Isee sia successivamente attestato, ma sempre entro il prossimo 30 giugno.

Nel dettaglio, è prevista:

  • una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con Iseee fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di Isee o con Isee pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti, inoltre, possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità
  • una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al nucleo familiare (componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la riforma.

A chi è rivolto
L’Auu spetta ai nuclei familiari:

  • per ogni figlio minorenne a carico e anche per i nuovi nati, infatti, può essere richiesto dal settimo mese di gravidanza
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego oppure svolga il servizio civile universale
  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Il beneficio è concesso anche al genitore separato o divorziato che presenta la domanda nonostante non faccia più parte del nucleo familiare: la norma non prescrive la necessaria convivenza. E anche i nonni, se affidatari, possono richiedere l’assegno unico universale per i nipoti, minorenni e maggiorenni fino a 21 anni (circolare Inps n. 23/2022).

È erogato dall’Inps al richiedente o, a domanda anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il richiedente può indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore. Questi, in ogni caso, anche nell’ipotesi di affidamento esclusivo, se non coinvolto all’ora dell’istanza, potrà inserire il proprio Iban in autonomia, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’Inps.
Nel caso di nomina di un tutore o di un affidatario, l’Auu è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

Le condizioni
Il sostegno economico è riconosciuto a patto che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno: sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, sia residente e domiciliato in Italia, sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Le compatibilità
L’Assegno unico non assorbe né limita il bonus asilo nido ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, e con il Reddito di cittadinanza. In particolare, ai nuclei familiari percettori di tale tipologia di Reddito, l’Auu è corrisposto d’ufficio dall’Inps, senza necessità di presentare apposita domanda.

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito dell’Inps al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con Spid, Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns)
  • contattando il numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164(da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico)
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
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