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Corte costituzionale, la riorganizzazione personale dirigente scuola

Roma- Sui ricorsi di 3 Regioni sul provvedimento che revisiona il dimensionamento scolastico, la Corte costituzionale ha rigettato i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, che hanno impugnato, lamentandone l’incidenza sul dimensionamento della rete scolastica di competenza delle Regioni, varie disposizioni della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relative al procedimento di definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonché alla ridefinizione delle istituzioni scolastiche autonome anche in riferimento alla diminuzione degli alunni in conseguenza del calo demografico.
La Consulta ritiene che, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia della istruzione, siano prevalenti le competenze statali riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa dello Stato – venendo in rilievo personale statale-, le norme generali sull’istruzione, il coordinamento della finanza pubblica.
Del resto, la normativa statale non richiede alle regioni la chiusura di plessi scolastici quale conseguenza della determinazione del contingente organico dei dirigenti scolastici.
In relazione alla sola impugnazione regionale che chiedeva l’introduzione di una intesa al fine del riparto delle risorse del fondo di cui all’art. 1, comma 558, della stessa legge, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma solo nella parte in cui non prevede l’acquisizione di un parere da parte della Conferenza unificata.
L’assessore della regione Toscana Alessandra Nardini spiega: “Ci eravamo rivolti alla Corte Costituzionale sollevando il tema della competenza, la Consulta ha ritenuto di fare una scelta diversa da quella da noi auspicata, ne prendiamo atto e agiremo necessariamente di conseguenza. Questo non cambia però, neanche di un millimetro, la nostra posizione: non condividiamo la scelta politica fatta a livello nazionale, non condividiamo che sulla scuola pubblica si tagli”.
“Secondo la Corte, pur realizzandosi una interferenza con la competenza regionale concorrente nella materia dell’istruzione, sono prevalenti le competenze statali – afferma Nardini -. Le sentenze si rispettano e quindi, ovviamente, intendo farlo. Anche se non posso negare che mi preoccupa il fatto che, su una materia concorrente come questa si possa procedere senza l’accordo delle Regioni e che anche i tagli alla scuola pubblica diventino giustificabili per mere ragioni di bilancio”.
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