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Emergenza covid, moratoria mutui e finanziamenti: a chi spetta e come si accede

Pubblicato un approfondimento dallo studio Flexad di Roma

Roma – E” stata estesa dal decreto Agosto fino al 31 gennaio 2021 la possibilità di ricorso alla moratoria sui mutui e sulle linee di credito prevista dal decreto Cura Italia per micro, piccole e medie imprese, professionisti e ditte individuali che si trovano in una situazione di temporanea carenze di liquidità a seguito dell’emergenza Covid 19.  Per le imprese del settore turistico, in caso di autorizzazione da parte della Commissione UE, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà estendersi fino al 31 marzo 2021. Per le imprese già ammesse alla moratoria, la nuova sospensione è attiva  automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da inviare al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020. Le imprese, invece, che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, avranno tempo fino a fine anno per presentare le domande.

Inoltre ricordiamo che il decreto Agosto  estende di quattro mesi, ( e quindi al 31 gennaio 2021), la validità della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito prevista dall’articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020).
Per effetto della proroga, vengono congelate fino al 31 gennaio 2021 linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Per le imprese del comparto turistico, in caso di autorizzazione da parte della Commissione europea, la proroga del pagamento delle rate dei mutui, in scadenza prima del 30 settembre 2020, potrà arrivare fino al 31 marzo 2021.
Il decreto Agosto interviene sul termine della moratoria con gli effetti di una doppia disposizione. In particolare, con l’articolo 65 viene sostituito il termine del 30 settembre 2020 – indicato all’articolo 56, comma 2, lettere a), b) e c), comma 6, lettere a) e c), e comma 8 – con il 31 gennaio 2021.
L’articolo 77, invece, prevede per le imprese del comparto turistico, l’estensione fino al 31 marzo 2021, del termine di cui all’articolo 56, comma 2, lettera c), per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea.
A seguito della proroga, quindi:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, al 17 marzo (data di pubblicazione del decreto Cura Italia), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 31 gennaio 2021;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 31 gennaio 2021 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 31 gennaio 2021 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 gennaio 2021 è sospeso fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per le imprese appartenenti al settore turistico per le rate dei mutui in scadenza prima del 30 settembre 2020) e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. È facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale, continuando a pagare la quota interessi. Le sospensioni si applicano anche ai finanziamenti cartolarizzati e ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
La moratoria sui finanziamenti determina lo spostamento in avanti, senza alcuna commissione, del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. In caso di:
– sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi): gli interessi che matureranno durante la sospensione (calcolati sul capitale residuo sospeso al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario) saranno ripagati in quote, dopo il 31 gennaio 2021, nel piano di ammortamento residuo;
– sospensione della sola quota capitale: gli interessi sul capitale ancora da rimborsare dovranno essere pagati anche durante il periodo di sospensione, senza ulteriori effetti sul piano di rimborso originario.
Il decreto Agosto fa slittare dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 anche il termine fino al quale sono sospese le segnalazioni a sofferenza alla Centrale Rischi di Banca d’Italia (e ai sistemi privati di informazioni creditizie) relative a imprese che abbiano beneficiato della moratoria.
La proroga della moratoria opera automaticamente, senza nuovi adempimenti, per le imprese già ammesse alle predette misure di sostegno finanziario alla data di entrata in vigore del decreto Agosto (avvenuta il 15 agosto 2020).
Tuttavia, l’impresa potrà rinunciare alla nuova sospensione, presentando apposita comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.
Per le imprese che, alla data di entrata del 15 agosto, invece presentano esposizioni che non hanno ancora avuto accesso alla moratoria, potranno farne richiesta entro il 31 dicembre 2020. La comunicazione – che può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa – l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
– “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000.
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario trascorsi 15 giorni dalla comunicazione all’ente agevolatore può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
A chi spetta la moratoria
Possono beneficiare della moratoria le micro, piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, aventi sedi in Italia ed appartenenti a tutti i settori.
Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
 La moratoria spetta anche:
– ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, tra cui, i professionisti e le ditte individuali;
– ai soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, ecc.);
– agli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, ecc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
L’impresa, al 17 marzo 2020, deve essere in bonis, ovvero non deve avere quindi posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Nell’ambito delle FAQ pubblicate sul sito web, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Per ogni altra info rivolgersi allo studio Flexad di Roma
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